Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. decreto bollette), entra in vigore, prevista dall’art. 23 della norma, una nuova causa speciale di non punibilità per le fattispecie previste dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000, consistente nell’adempimento dell’obbligazione fiscale prima della sentenza di appello.
Il meccanismo introdotto dall’art. 23 del d.l. 34/2023 prevede la sospensione del processo di merito, a seguito della comunicazione, da parte del contribuente, del versamento o della rateizzazione, con avvenuto pagamento della prima rata, delle somme dovute all’erario. La comunicazione deve intervenire prima che sia pronunciata la sentenza di appello, che è pertanto il termine massimo per esercitare la richiesta. la novella si integra pertanto anche con la recente riforma Cartabia e con gli obiettivi posti dal PNRR, introducendo, di fatto, una forma di deflazione del contenzioso penale.
Contestualmente a quanto sopra, il contribuente deve avvisare l’Agenzia delle Entrate dell’invio della avvenuta comunicazione, indicando il numero del procedimento penale di merito pendente. Dalla lettura della disposizione emergerebbe come la nuova causa di non punibilità introdotta riguardi solo le pregresse violazioni, che si trovino già nella fase del giudizio di merito, non avendo il legislatore previsto l’estensione della disciplina sui casi futuri e quindi la norma non avrebbe portata generale.
La determinazione della somma da versare, le modalità ed i termini del pagamento ad AE sono individuati in riferimento alla ultima legge di bilancio, ovvero la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252). Il contribuente sottoposto a procedimento penale potrà quindi fruire di tutte le numerose procedure definitorie previste in tali norme.
La sospensione processuale (non soggetta a limiti temporali) opera dal ricevimento, da parte della Autorità giudiziaria, della comunicazione di cui sopra. L’esito premiale verrà conseguito con la corretta definizione della procedura e quindi dell’integrale versamento delle somme individuate, che può essere articolato anche su di un piano rateale. Anche durante il periodo di sospensione, l’art. 23 del d.l. 34 2023 ultimo comma prevede che sia sempre possibile procedere all’assunzione di prove nei casi previsti dall’art. 392 c.p.p., ossia in quei casi in cui è ammesso l’incidente probatorio.
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