Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 150/22, attuativo della legge delega n. 134 del 2021, entra in vigore la seconda parte della c.d. riforma Cartabia, che incide profondamente su molti aspetti del processo penale, modificando numerose norme del codice sostanziale e di procedura. Tra queste, ne abbiamo selezionate due, di particolare interesse per le persone offese dal reato.
Tra le numerose innovazioni introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150, attuativo della seconda parte della c.d. ” Riforma Cartabia“, merita di essere menzionato l’inserimento del Titolo II bis al Libro II del codice di procedura penale.
Il titolo prevede la possibilità che le parti possano partecipare alle udienze a distanza, salvaguardando il diritto al contraddittorio, alla pubblicità ed alla piena comprensione audiovisiva di quanto accade nell’aula fisica. E’ l’autorità giudiziaria a disporre con decreto, anche fuori udienza, la modalità di partecipazione da remoto (artt. 133 bis e ter).
E’ previsto l’allestimento di idonei locali presso gli uffici giudiziari o della Polizia Giudiziaria da cui le parti possono collegarsi alla udienza -che si svolge in altra località- alla presenza di ausiliari del Giudice o Ufficiali di PG, luogo che viene così equiparato all’aula di udienza. I difensori possono scegliere di partecipare dai loro uffici o dal luogo dove si trovano le parti. Le persone in stato di restrizione della libertà si collegano dal luogo in cui si trovano.
Si tratta di una piccola rivoluzione che, tra l’altro, permetterà alle vittime dei reati ed ai testimoni di risparmiare costose e lunghe trasferte per compiere atti spesso della durata di pochi minuti, o talvolta addirittura rinviati all’ultima ora per impedimenti di altre parti.
Accanto a questa innovazione, la riforma codifica la remissione tacita della querela (art. 152 c.p.) nel caso in cui la persona offesa regolarmente citata come testimone non si presenti all’udienza.
La seconda parte della riforma Cartabia del processo penale (D.Lgs. 150/2022 pubblicato in G.U. il 17 ottobre ed in vigore dal 1 novembre 2022) contiene, tra le molte innovazioni, anche un diverso di regime di procedibilità per alcuni reati, nonchè nuovi casi di remissione della querela.
I reati che non saranno più procedibili di ufficio ma necessiteranno della #querela (da presentarsi entro 3 mesi dalla entrata in vigore della norma o dalla ricezione della comunicazione del PM) sono diversi (art. 2 del decreto) e tra questi vale la pena di ricordare le lesioni stradali non aggravate, la violenza privata, il furto e la truffa in quasi tutte le fattispecie, con poche eccezioni, tra le quali la commissione dei fatti nei confronti di persona minore o incapace.
Novità anche riguardo alla querela: vengono previsti due nuovi casi di remissione tacita (art. 1 lett. h): 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; 2) quando il querelante ha partecipato ad un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l’esito riparativo comporta l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.
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