E’ recentemente entrato in vigore (il 29.11.2021) il D.Lgs. n. 184/2021, intitolato “Attuazione della direttiva (#UE) 2019/713 del #Parlamentoeuropeo e del #Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le #frodi e le #falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai #contanti“.
Il nuovo atto normativo contiene, fra le altre, importanti novità in materia di responsabilità da reato degli #enti, con l’ingresso dei reati contro il patrimonio nel catalogo dei reati presupposto.
L’art. 3 del decreto prevede infatti al primo comma l’introduzione del nuovo art. 25-octies.1 nel D.Lgs. n. 231/2001, che contiene, da un lato, sanzioni per l’ente nei casi in cui vengano commessi i #reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter c.p..
Il medesimo art. 3 prevede inoltre, al secondo comma, che che “in relazione alla commissione di ogni altro #delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente” sanzioni, che a seconda della gravità del reato, possono arrivare fino ad 800 quote. E’ altresì prevista l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001, con la possibilità che il soggetto giuridico sia destinatario di sanzioni quali:
– l’interdizione dall’esercizio dell’attività
– la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito
– il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
– il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Si tratta certamente di una importante novità nel nostro ordinamento, dal momento che fino ad ora, nonostante i plurimi interventi del legislatore in materia di responsabilità degli enti, i reati contro il patrimonio considerati nel loro complesso non avevano trovato ingresso nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, e l’innesto può avere ricadute pratiche potenzialmente molto estese.
Infatti, tenendo presente che l’art. 1 del D.Lgs. 184/21 fornisce una definizione di “strumento di pagamento diverso dai contanti” particolarmente ampia, richiamando espressamente anche la moneta elettronica, così come definita dall’art. 1, comma 2, lettera h-ter del D.Lgs. n. 385/1993, e che il novero dei reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio è senz’altro molto vasto, ne discende che sulla scorta dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 184/2021 il perimetro di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato è destinato a subire una notevole espansione, con effetti che non si faranno attendere.
Certamente non devono attendere le #società ad aggiornare nuovamente i #mog231, prevedendo una apposita (ed ampia) sezione dedicata a tali reati ed a predisporre #protocolli idonei a prevenirne la commissione.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21G00200/sg
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