il 19 ottobre scorso, al termine del c.d. periodo di vacatio legis, è entrata in vigore la prima parte della grande riforma del diritto processuale penale, nota come riforma Cartabia, dal nome della Ministra della Giustizia. L’intero impianto normativo della riforma si divide come noto in due articoli: l’art. 1, che prevede una serie di deleghe al Governo da attuarsi entro un anno dalla vigenza della legge, ed appunto l’art. 2, contenente le norme immediatamente precettive, che modificano direttamente il codice penale, di procedura penale e le norme attuative di quest’ultimo, in essere dal 19 ottobre.
Tra i i cambiamenti introdotti dall’art. 2 della L. 134/2001, alcuni di essi di portata storica, varati con l’intento di rendere più efficiente e più rapido il processo penale, vanno menzionati:
- la modifica della prescrizione e l’introduzione del nuovo istituto della improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione;
- un ampliamento dei diritti della vittima di reato, per uniformare la disciplina interna a quella sovranazionale;
- la costituzione del Comitato tecnico Scientifico per per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria;
- la previsione di un il piano per la transizione digitale dell’amministrazione della giustizia;
- la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo.
Per la legge delega pubblicata in GU: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1633439104_legge-134-2021-delega-riforma-giustizia-penale.pdf
Per una dettagliata disamina della riforma nel suo complesso ad opera del Prof. Gatta, ordinario di diritto penale all’Università degli Studi di Milano, pubblicata sulla rivista Sistema Penale: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gatta-legge-2021-134-delega-riforma-giustizia-penale-cartabia