Dal mese di luglio è in corso la raccolta delle firme per sei referendum abrogativi riguardanti la giustizia, focalizzati in particolare sull’ordinamento giudiziario e su temi storicamente di grande interesse per l’opinione pubblica. Di seguito, si riportano i sei quesiti redatti dai comitati promotori e dalle forze politiche che li sostengono, con brevi note.
- La prima proposta è così formulata e riguarda le modalità di candidatura al CSM: l’eventuale abrogazione del testo in neretto consentirebbe all’aspirante consigliere di presentare la propria candidatura anche senza il supporto delle c.d. “correnti”:
“Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta?”
2. Il secondo quesito attiene alla responsabilità civile dei magistrati, che in caso di successo del referendum diventerebbe diretta, consentendo quindi alla parte che si ritiene danneggiata da una pronuncia viziata da dolo o colpa grave la facoltà di agire nei confronti del magistrato e non solo, come oggi accade, nei confronti dello Stato:
“Volete voi che sia abrogata la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole “contro lo Stato”; art. 6, comma 1, limitatamente alle parole “non può essere chiamato in causa ma”; art. 16, comma 4, limitatamente alle parole “in sede di rivalsa,”; art. 16, comma 5, limitatamente alle parole “di rivalsa ai sensi dell’articolo 8?”
3. La terza proposta riguarda i consigli giudiziari e la valutazione di professionalità dei magistrati, che si vorrebbe non più affidata solo ai membri togati ma estesa anche ai laici (avvocati e professori universitari) che compongono detto organo di valutazione:
“Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)?”
4. Il quarto quesito è dedicato ad un aspetto della vaexata quaestio della separazione delle carriere dei magistrati, ed aspira ad impedire il passaggio di funzioni tra magistrati requirenti e giudicanti. Pertanto, se il referendum avesse successo, un magistrato dovrebbe dedicare tutta la sua vita professionale alla funzione scelta, senza possibilità di passare all’altra. Il testo del quesito si omette per ragioni di praticità essendo molto lungo, rimandando il lettore al sito del comitato: https://www.comitatogiustiziagiusta.it/.
5. Alle misure cautelari è dedicato il quinto quesito, che in sostanza si prefigge di limitare i casi in cui è possibile applicare una misura, eliminando la possibilità di motivarla con il solo pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede:
“Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.?”
6. Ultimo quesito riguarda l’abolizione integrale della c.d. “Legge Severino”, che prevede l’incandidabilità/ineleggibilità alle elezioni politiche o alle elezioni amministrative, ovvero la decadenza da tali cariche, in caso di condanna definitiva per determinati delitti:
“Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?”