La rivalutazione dei beni di impresa può essere effettuata anche sui singoli beni e dopo la Legge di Bilancio 2021 anche su avviamento e alle altre attività immateriali
La legge 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020 (c.d. decreto di agosto) rappresenta un’importante opportunità per le imprese in considerazione delle notevoli agevolazioni previste rispetto alla normativa già in vigore sulla rivalutazione dei beni d’impresa materiali e immateriali nonché delle partecipazioni in società collegate o controllate risultanti nel bilancio in corso al 31.12.2020.
Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (come indicati nell’articolo 73 comma 1 lettere a-b del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Tra i beni immateriali rientrano i marchi, i brevetti, i design e altri beni giuridicamente protetti. In particolare rientrano:
– terreni;
– fabbricati;
– impianti;
– macchinari;
– attrezzature;
– marchi;
– brevetti;
– partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
– partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
I vantaggi fiscali della rivalutazione
- La legge permette il rafforzamento delle imprese tramite la patrimonializzazione del saldo attivo rivalutato dei beni senza alcun costo.
- E’ possibile il riconoscimento fiscale della rivalutazione con versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale pari al 3% del maggior valore iscritto nel bilancio 2020.
- E’ possibile l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione mediante versamento ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali del 10%.
- E’ possibile effettuare la rivalutazione distintamente per singoli beni (invece che per categorie omogenee).
Le novità della Legge di Bilancio 2021
Con il comma 83 dell’articolo 1 sezione I della Legge di Bilancio 2021, il Legislatore interviene su questa conveniente norma, come prima esposta, per effettuare un allargamento delle fattispecie potenzialmente oggetto di rivalutazione; nello specifico, disponendo che le norme in oggetto “si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”, diventando oggetto di riallineamento fiscale qualsiasi tipologia di immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio.
Le facilitazioni offerte, tra cui la rivalutazione separata per specifico bene (es. marchio, brevetto, design), l’applicazione di imposte sostitutive estremamente convenienti, i benefici dell’incremento del patrimonio netto dell’azienda, la possibilità di ammortizzare il maggior valore della rivalutazione con conseguenti risparmi fiscali, costituiscono un’assoluta novità che i titolari dei beni di impresa e in particolare dei beni immateriali dovrebbero considerare nel quadro di un’analisi complessiva degli effetti sul bilancio aziendale.
I professionisti dello Studio sono a disposizione per darvi i necessari approfondimenti e per eventuali perizie e valutazioni di asset immateriali